Sono entrate in vigore lo scorso 1° Febbraio 2022 le modifiche apportate al Codice Appalti con l’articolo 10 della Legge Europea, un provvedimento contenente norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa UE.
Ripercorriamo le principali novità che coinvolgono le imprese.
La più rilevante riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione. Anzitutto, l’impresa viene liberata dal rischio di esclusione da una procedura quando la causa di tale esclusione non la riguarda direttamente, ma coinvolge un soggetto con il quale ha partecipato alla gara, ad esempio in veste di subappaltatore. Allo stesso tempo, l’azienda che si presenta in veste di subappaltatore non sarà esclusa in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati da parte dell’operatore economico principale.
Vengono poi disciplinati i casi di esclusione dell’impresa in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Alla stazione appaltante è consentita l’esclusione di un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione: in materia fiscale, in caso di mancato pagamento di imposte e tasse a partire da determinati importi; in materia contributiva e previdenziale, in caso di mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il concetto di “grave violazione” sarà poi definito nel dettaglio, entro la fine di Aprile, da un apposito decreto nazionale, ma in ogni caso dovrà essere correlato al valore dell’appalto, e comunque riguardare un importo non inferiore ai 35.000 euro.
Un’altra importante novità del Codice Appalti riguarda i termini di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori. Alle previsioni generali sull’emissione dei certificati di pagamento e sulla liquidazione degli acconti e del saldo finale, viene assegnato un maggiore ruolo propulsivo all’esecutore, il quale potrà comunicare spontaneamente il raggiungimento delle condizioni per l’adozione del SAL, lo Stato di Avanzamento Lavori. In queste ipotesi, il direttore dei lavori dovrà prontamente eseguire le opportune verifiche, e se queste avranno esito positivo, potrà emettere la fattura, la cui emissione non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento.
Altre novità, infine, riguardano l’eliminazione del divieto per l’affidatario del contratto di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura; l’eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per tutti le tipologie di appalto; e la liberazione dall’obbligo di verifica, anche in capo ai subappaltatori, circa l’insussistenza delle relative cause di esclusione.